Buon compleanno!

buon compleanno

Buon compleanno!

Oggi è il primo anno di The Books Blender. Sembra siano passate solo poche settimane dal primo (e impacciassimo) post… eppure, eccoci qui un anno dopo!

Ho pensato a vari modi per festeggiarlo assieme. E il più scontato di tutti (ma quello che preferivo assolutamente) era quello di organizzare un bel giveaway di libri!
Avevo già preso contatti con le case editrici, avevo già predisposto le modalità di partecipazione ed il relativo post era già pronto per la pubblicazione, quando purtroppo mi sono dovuta fermare di colpo.

Farò questa piccola postilla per spiegarti le mie ragioni, con la speranza anche di poter anche essere d’aiuto a qualcuno.

Sono tantissime le blogger che organizzano giveaways e, anche per questo, mi son detta: perché non provarci anche io?
Ecco, però, che, quando si comincia ad addentrarci nella materia, tutto si fa oscuro e confuso. Già, dimenticavo: siamo in Italia.
E dal momento che il nostro Bel Paese non è nuovo a questi buchi legislativi, ecco riassunta, a grandi linee, quella che è la confusionaria e inadeguata normativa sui giveaway, anzi, sui concorsi a premi, perché, in Italia, manca una disciplina relativa a queste ipotesi specifiche (ma è nato un sito dedicato ad informare tutti noi dei rischi di organizzare giveaway non leciti).

I giveaways nascono, infatti, negli USA, da blogger e Youtubers che si propongono di fare piccoli regali ai propri iscritti o ai propri followers. Io avrei voluto fare altrettanto, se non fosse che…

Il DPR 430/2001 è quello che ci interessa. Lo so, è datato, ma in Italia procediamo a rilento e, in mancanza di una disciplina più recente e ad hoc, di questo ci dobbiamo purtroppo accontentare.

A noi interessa l‘art. 2 che recita:

Concorsi a premio
1. Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.

Quindi, tirando le fila del discorso. Rientra nella succitata disciplina e, quindi, si parla di concorso a premi e, quindi, sarà necessario comunicare al Ministero delle attività produttive (ora Sviluppo economico), tra le altre cose, anche il regolamento del concorso, recarsi da un notaio per validare la baracca, lasciare cauzione a favore del Ministero delle attività produttive, ect. ect. (art. 10):

  • se ci sono fini anche solo parzialmente promozionali (art. 1). Quindi, ad esempio, richiedere l’iscrizione al blog o alle varie pagine sociali è già di per sé un fine promozionale;
  • se c’è estrazione a sorte del (o dei) vincitore(i);
  • se la scelta del vincitore è fatta avvalendosi di congegno, macchina o altro (molto vago). Stando alla lettera di questa normativa, sistemi come Random.org e Rafflecopter.com (due meccanismi molto sfruttati), sono assolutamente sbagliati (in Italia) se prima non si sono svolti i dovuti obblighi legali (notaio, cauzione, estrazione controlla e validata dal suddetto notaio, ect.);
  • se la scelta del vincitori è determinata da sue particolari abilità (come rispondere ad una domanda o esprimere giudizi di preferenza);
  • la scelta del vincitore non può essere lasciata ad altri (per esempio, la foto o la composizione che ha ottenuto più “Mi piace”).

Ci sono delle esclusioni, è vero. All’art. 6, si dice che:

Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, semprechè l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Dubbi permangono su cosa s’intenda con “oggetti di minimo valore“: fino a qualche anno fa, si parlava di un limite di 40€ (riferito al valore commerciale dell’oggetto in questione). A seguito di una circolare del Ministero dello sviluppo economico, il valore è sceso ad 1€.

E non finisce qui. Da una comunicazione, che ho trovato su questo blog, dello stesso Ministero si apprende che:

Premesso che se si parla di pesca, essa può essere svolta solo da associazioni senza fini di lucro o ONLUS, comitati ecc. con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 430/2001 di cui competenti sono i Monopoli di Stato, il Prefetto della provincia ove si svolge la manifestazione o il Sindaco del Comune, quando si organizzano le iniziative da Lei descritte, che hanno i caratteri di un concorso a premiocolui che le fa dovrebbe essere iscritto al Registro imprese perché sui premi dati in palio devono essere pagate le imposte e le manifestazioni a premio, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 430/2001, possono essere svolte esclusivamente dalle impreseIn realtà, se però non si acquista nulla per partecipare ed il bene dato in premio ha il valore di mercato non superiore ad euro 1,00, tali iniziative beneficiano dell’esclusione dagli adempimenti di cui al citato d.p.R. n. 430/2001.
Qualora invece siano concorsi a premio sottoposti alla disciplina predetta, e il soggetto non è impresa, vi sarà segnalazione alla GdF e all’Agenzia delle Entrate per verificare se tali soggetti svolgono attività di impresa evadendo il fisco.
[…]
Le iniziative che prevedono la promozione della vendita di un prodotto ovvero la sua conoscenza o anche la conoscenza dell’azienda o del marchio di un’impresa con la promessa di premi hanno le caratteristiche di manifestazioni a premio per le quali sono necessari adempimenti vari, anche sotto l’aspetto fiscale. Tuttavia, si specifica che la materia è circoscritta alle imprese. Pertanto, se si tratta di privati, mettere in palio dei premi potrebbe costituire esercizio abusivo di attività di impresa che è compito della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Entrate accertate al fine di verificare che non vi sia stata evasione del fisco.
Circa i concorsi nei quali è prevista la creazione di un’opera, essa è circoscritta a casi specifici che non riguardano certamente ciò che possono fare i singoli privati.

In caso di violazione di questa disciplina, sono previste svariate sanzioni, tra cui anche una multa fino a 500.000€.

Folle?
Abbastanza, direi, considerando poi che queste sono iniziative (giveaway) spontanee, chi le organizza non ci guadagna certamente, ma lo fa solo con spirito di condivisione (e passione in ciò che fa).

Che sia necessaria una regolamentazione per evitare furbetti, siamo tutti d’accordo (sono tantissime le blogger o le semplici lettrici che non hanno mai ricevuto il libro che avevano vinto e sono rimaste fregate), ma così è davvero follia.

Fine della mia breve postilla.

P.S. Se qualcuno si intende di queste cose o ha informazioni utili che io non ho citato, le scriva pure nei commenti, così cerchiamo di arrivare ad una soluzione assieme!

Venendo a noi. Tutto questo mio panegirico per dire che, purtroppo, se la normativa italiana, resta questa non posso organizzare giveaway. Il costo esagerato per avvalersi della prestazione di un notaio (contro il valore massimo dei libri che metterei in palio – si parla di cifre attorno ai 20/30€ di libri al massimo), pagare le relative imposte, ect. è già di per sé sufficiente a farmi rinunciare. E mi dispiace davvero…

Insomma, non posso fare un semplice regalo a chi voglio io?

Così, l’unica cosa che ho pensato è quella di fare uno sconto sulla cena con delitto presente nel blog. Alcuni di voi già conosceranno queste iniziative; per gli altri vi rimando a questa pagina.

Inserendo il codice sconto “15auguri” (senza virgolette, tutto minuscolo) avrai diritto ad uno sconto del 15% sul totale per l’acquisto del libro. L’offerta parte da oggi e scadrà domani.

15auguri

 Grazie a tutti e, come sempre, buone letture!


** IMPORTANTE AGGIORNAMENTO 17/05/2017 **

Una nuova circolare del Mistero dello Sviluppo Economico apre finalmente la possibilità di fare giveaway – omaggi – senza rischiare sanzioni salatissime.

Grazie a questo articolo di LeeviaBlog, ho scoperto che la precedente nozione di “modico valore” (=1€), è stata innalzata a 25,85€:

Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo, si ritiene possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari […] Conseguentemente, in linea generale può affermarsi, alla luce del parere fornito dall’Amministrazione competente in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, che iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

… ogni tanto una buona notizia!


Una risposta a “Buon compleanno!”

  1. Auguri per il blog..comunque sono sempre più sconcertata ecco perché qui in Italia non si va mai avanti.auguri ancora*_*

I commenti sono chiusi.

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